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Autocertificazione

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia la necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.

Possono essere autocertificati i seguenti stati, fatti e qualità:

- la data e il luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
- l'appartenenza agli ordini professionali
- il titolo di studio e gli esami sostenuti
- la qualifica professionale posseduta, il titolodi specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- il possesso e il numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- lo sato di disoccupazione
- la qualità di pensionato e la categoria di pensione
- la qualità di studente
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- l'ineAsistenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi scritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- la mancata conoscenza di procedimenti penali in corso
- la qualità di vivenza a carico
- i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuto nei registri
- dello stato civile
- l'inesistenza di procedimenti di liquidazione, di fallimento o di concordato

- L'autocertificazione è esente da imposta da bollo e la firma non va autenticata nè deve essere necessariamente apposta alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.
- Le disposizioni contenute nel D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 non si applicano per la documentazione da procedure all'autorità giudiziaria.
- Incorrono nelle sanzioni penali previste per la violazione dei doveri d'ufficio le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che non accettano le autocertificazioni e richiedono i certificati ai cittadini.

Modulo per l'autocertificazione.pdf

I moduli necessari per la redazione dell'autocertificazione possono, inoltre,essere ritirati gratuitamente, presso gli uffici dei Servizi Demografici di via Monsignor F.Romano e di via Nazionale.


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